Statuto

Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca

“Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici (Beni Culturali)” (CIBA)

Art. 1 Costituzione del Centro

  1. Ai sensi ed ai fini previsti dall’art. 89 del D.P.R. 382/1980, in conformità all’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova e all’articolo 1 19 del Regolamento Generale di Ateneo, è istituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici (Beni Culturali)” (CIBA), promosso dai seguenti Dipartimenti:

Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica — DBC

Dipartimento di Geoscienze

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – DICEA

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DEI

Dipartimento di Scienze Chimiche – DISC

  1. Al Centro possono aderire successivamente anche altri Dipartimenti come stabilito dal successivo art. 7.

Art. 2 Obiettivi e attività del Centro

  1. Il Centro ha come obiettivo generale e primario quello di coagulare forze presenti all’interno dell ‘Ateneo dotate di potenzialità e di interesse per operare ai fini dello studio e della conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici.
  2. Il Centro si prefigge di svolgere attività di ricerca indirizzata alla conoscenza e al monitoraggio del patrimonio culturale attraverso progetti mirati di carattere integrato, incontri di studio, nonché all’ideazione e valorizzazione di sistemi di conservazione dei manufatti storici.
  3. Il Centro si pone, in stretto coordinamento con i Dipartimenti promotori al fine di stabilire un fattivo dialogo tra domini di conoscenza complementari. Il fine ultimo è infatti la creazione di un gruppo di ricerca allargato ed interdisciplinare in grado di intervenire con competenze differenziate e collegate allo scopo di affrontare le problematiche generali e di dettaglio legate ai Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici.

In particolare, sul piano della ricerca si individuano le seguenti linee operative, alle quali altre se ne potranno aggiungere in futuro:

  1. Analisi storico-archeologica dei contesti insediativi, della loro cultura materiale e delle loro manifestazioni artistiche. Studio dei monumenti antichi e delle loro trasformazioni. Studio dei manufatti, della loro funzione e del loro significato economico, sociale ed ideologicoculturale. Analisi e ricostruzione delle condizioni paleoambientali che hanno influenzato lo sviluppo tecnologico.
  2. Caratterizzazione delle materie prime, dei prodotti di trasformazione primaria e dei processi produttivi. Studio dei processi di alterazione e metodologie per il controllo del degrado dei manufatti archeologici e storico-artistici. Analisi delle cause e degli effetti del degrado. Validazione nel campo dei materiali innovativi.
  3. Analisi ed interpretazione dello stato di consistenza e del comportamento strutturale di costruzioni storiche mediante tecniche sperimentali di diagnostica e monitoraggio strutturale e modellazioni tecnico-numeriche. Materiali e tecniche analitico-numeriche per il miglioramento e l’adeguamento statico e metodi per il controllo dell’efficienza degli interventi.
  4. Metodologie di rilevamento metrico-tridimensionale a piccola, media e grande scala su Beni Archeologici e Architettonici. Rilievo ad altissima risoluzione con metodologie fotografiche, fotogrammetriche e con scansioni laser. Algoritmi di elaborazione e visualizzazione di immagini e dati tridimensionali. Integrazione e sviluppo di metodologie di acquisizione di dati georeferenziati nell’archiviazione e gestione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici.

Il Centro si pone le seguenti finalità:

  1. promuovere e sostenere in generale l’attività di ricerca interdisciplinare intesa allo studio dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici;
  2. provvedere alla comunicazione ed integrazione delle conoscenze di studiosi afferenti all’ambito dello studio e conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e StoricoArtistici;
  3. acquisire e gestire risorse da impiegare ai fini dell’attività di ricerca di specifico interesse per il Centro, in coordinamento con i Dipartimenti afferenti.
  1. Le finalità indicate verranno perseguite, in accordo con i Dipartimenti aderenti, mediante:
    1. la promozione, il coordinamento e lo svolgimento della ricerca nel settore dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici, con particolare riguardo all’attività interdisciplinare e sperimentale;
    2. l’organizzazione di incontri, seminari, conferenze sui temi propri della ricerca;
    3. lo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali con Centri di Ricerca, Atenei, Soprintendenze e altri operatori del settore pubblico e privato interessati alle tematiche oggetto del Centro;
    4. la realizzazione di progetti intesi all’acquisizione di risorse per la ricerca nei settori di interesse per il Centro;
    5. il supporto a corsi, a differenti livelli formativi, nei settori di interesse per il Centro.

Art. 3 Sede e gestione del Centro

  1. Il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Storico-Artistici (Beni Culturali)” è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento amministrativo contabile. La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica — DBC che è anche sede del Centro stesso.

Art. 4 Organi del Centro

  1. Gli Organi del Centro sono: il Consiglio Direttivo, il Direttore.

Art. 5 Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti o loro delegati, dal Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro e da una rappresentanza dei docenti sottoscrittori, in numero pari alla metà dei Direttori dei Dipartimenti promotori con arrotondamento per eccesso, eletta dai sottoscrittori stessi all’interno della componente umanistica del Centro.
  2. Il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla costituzione del centro, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 e dà comunicazione dei risultati all’Ufficio Affari generali.
  3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque decade al rinnovo del Centro stesso.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore tra i docenti sottoscrittori al Centro a maggioranza degli aventi diritto. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Direttore coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Successivamente, può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

  1. Il Consiglio Direttivo:

fissa gli indirizzi generali relativi all ‘attività del Centro,  approva il programma quadriennale, il piano annuale di attività e la relazione annuale a fine esercizio solare predisposti dal Direttore,  approva contratti e convenzioni, approva le nuove adesioni di singoli docenti e le nuove adesioni di Dipartimenti (con la maggioranza assoluta degli aventi diritto),  esprime pareri in merito ad ogni questione ufficialmente sottoposta al Centro stesso.

  1. Il Consiglio Direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale, ad esclusione delle materie di carattere economico finanziario.

Art. 6 Direttore

  1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro stesso.
  2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’esecuzione dei deliberati; predispone i programmi scientifici e ne coordina l’attività scientifica; sottopone inoltre al Consiglio Direttivo proposte in merito ad accordi di collaborazione e ad altre iniziative da espletare.
  3. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile amministrativo, predispone, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il programma quadriennale, il piano annuale delle attività, nonché la relazione annuale di fine esercizio solare, che sottopone al Consiglio Direttivo.
  4. Il Direttore nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore e il Vicedirettore in ogni caso devono appartenere al personale docente di ruolo.

Art. 7 Nuove adesioni al Centro

1.L’adesione di nuovi Dipartimenti deve essere proposta da rispettivi Consigli di Dipartimento, comunicata all’Ufficio Affari generali e approvata dagli Organi di governo dell’Ateneo, vista la preliminare approvazione del Consiglio Direttivo.

2.L’adesione di nuovi docenti è approvata dal Consiglio Direttivo visto il nullaosta del Direttore del Dipartimento del richiedente e comunicata al Direttore del Dipartimento di afferenza.

3.L’adesione di nuovi Dipartimenti o docenti non modifica la composizione del Consiglio Direttivo per la componente di rappresentanza dei docenti che potrà essere adeguata al nuovo assetto in fase di eventuale rinnovo del Centro.

Art. 8 Attività del Centro

  1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell’opera del personale aderente, nonché delle ulteriori risorse umane e strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti, nei limiti stabiliti dai Dipartimenti stessi. Risorse umane e finanziarie non potranno gravare sul Bilancio Universitario. Inoltre il centro può avvalersi della collaborazione di personale non strutturato da esso stesso reclutato.
  2. Il Centro può avvalersi anche di eventuali collaborazioni con personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti) operante presso i Dipartimenti aderenti nonché con studiosi italiani e stranieri e della collaborazione con centri di ricerca e personale specializzato esterno.
  3. Tali collaborazioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Qualora si tratti di personale non strutturato appartenente ad uno dei Dipartimenti aderenti, tale deliberazione dovrà avvenire previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento stesso.

Art. 9 Finanziamenti

  1. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di finanziamenti acquisiti su specifici progetti di ricerca da istituzioni o enti pubblici e privati nonché di erogazioni liberali o altre forme di finanziamento di istituzioni o enti pubblici e privati a sostegno dell’attività del Centro.
  2. Il Centro, in conformità agli scopi istituzionali è orientato all’acquisizione di risorse finanziarie esterne al sistema universitario e, pertanto, non partecipa a iniziative di finanziamento della ricerca o di attrezzature promosse dall’Ateneo.

Art. 10 Rapporti tra Centro e Dipartimenti afferenti.

  1. Nella proposta di istituzione del Centro, oltre a quanto previsto all’art. 1 19 commi 1 e 2 del Regolamento Generale di Ateneo, sono definite esplicitamente l’entità e la modalità di contribuzione del Centro agli oneri che derivano al Dipartimento sede amministrativa per la gestione del Centro stesso; esse vengono annualmente ridefinite in accordo tra il Consiglio Direttivo del Centro e il Dipartimento sede amministrativa.
  2. In fase di chiusura dei progetti, eventuali utili di gestione sono ripartiti dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del responsabile scientifico del progetto.
  3. Ai fini delle procedure di valutazione interne ed esterne all’Ateneo le attività e le risorse del Centro sono riferite in modo inequivoco, con modalità deliberate dal Consiglio Direttivo, ai Dipartimenti aderenti.

Art. 11. Durata, rinnovo o scioglimento del Centro

  1. La durata del Centro è di quattro anni. Dopo due anni i dipartimenti sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro nel biennio che sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo: tale valutazione intermedia verrà documentata agli organi competenti in sede di richiesta di rinnovo.
  2. Il rinnovo del Centro potrà avvenire a seguito di esplicita richiesta del Consiglio Direttivo agli organi competenti almeno sei mesi prima della scadenza, previa presentazione di una dettaglia relazione sull’attività svolta e di un programma di attività per il quadriennio successivo. La richiesta di rinnovo, la relazione e il programma devono essere valutati ed approvati dai Dipartimenti aderenti, ai sensi dell’art. 119 comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo.
  3. In assenza di richiesta di rinnovo o in caso di scioglimento, il Centro verrà chiuso con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Con tale delibera verranno anche attribuiti i beni e le risorse in capo al Centro stesso. Le attività degli eventuali contratti non ancora scaduti saranno completate a cura del dipartimento a cui afferisce il responsabile del progetto e al quale verranno trasferiti gli eventuali debiti, crediti e disponibilità del progetto.
  4. Su delibera del Consiglio Direttivo, e con le modalità richieste per le modifiche del presente Statuto, il Centro può essere sciolto anticipatamente.
  5. I Dipartimenti aderenti potranno recedere dal Centro con preavviso di almeno sei mesi da inviare al Direttore del Centro e al Rettore, onorando gli impegni assunti.
  6. I docenti aderenti al Centro potranno revocare la propria adesione con comunicazione al Direttore del Centro, al Direttore del proprio Dipartimento e al Rettore. Nel caso si tratti di responsabili scientifici potranno recedere solo dopo aver ultimato il progetto di ricerca di cui sono responsabili.
  7. Qualora la revoca da parte di Dipartimenti o docenti aderenti al Centro causi effetti rilevanti sugli obiettivi ed sulle attività del Centro, il proseguimento delle attività del Centro medesimo dovrà essere posto dai Direttori dei Dipartimenti aderenti all’attenzione degli Organi di Governo dell’Ateneo.